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VERIFICA E VALUTAZIONE DEL PROCESSO DI INSEGNAMENTO-APPRENDIMENTO


 

In base al D.L n° 137/08 convertito dalla L. 30 ottobre 2008, n. 169 all’art. 2 ( D.P.R. 122/09 ) sono state introdotte le seguenti novità sulla valutazione:
nella scuola primaria la valutazione periodica e annuale degli apprendimenti è espressa in decimi e illustrata con giudizio analitico sul livello globale di maturazione raggiunto dall’alunno mentre la  valutazione del comportamento rimane espressa da giudizio.

La Valutazione degli apprendimenti
In ottemperanza all’art.2 è stata elaborata una tavola comparativa tra giudizio e voto con il relativo descrittore:

ottimo - 10, pieno e completo raggiungimento degli obiettivi tale da consentire una completa autonomia in situazioni nuove e complesse; comprensione, applicazione, spiegazione di procedimenti e strategie in modo sicuro e corretto; capacità di collegamento, organizzazione e rielaborazione dei contenuti; uso preciso e corretto del linguaggio specifico.

distinto9, completo raggiungimento degli obiettivi tale da consentire autonomia operativa in situazioni nuove di apprendimento; comprensione, applicazione, spiegazione di procedimenti e strategie in modo sicuro e corretto; capacità di collegamento dei contenuti; uso preciso e corretto del linguaggio specifico.

Buono8, approfondito raggiungimento degli obiettivi tale da consentire una autonomia operativa in situazioni simili di apprendimento; comprensione, applicazione, spiegazioni di procedimenti e strategie in modo corretto; uso preciso e  corretto del linguaggio specifico.

più che sufficiente7, soddisfacente raggiungimento degli obiettivi tale da consentire autonomia operativa in situazioni  semplici di apprendimento; uso corretto del linguaggio specifico.

sufficiente6, obiettivi raggiunti; conoscenze essenziali; autonomia operativa parziale in situazioni semplici e/o guidate di apprendimento; uso generalmente corretto del linguaggio specifico.

La  Valutazione del comportamento (art.2 comma 2)
La valutazione del comportamento dell’alunno viene espressa con giudizio sintetico: “ottimo, distinto, buono, sufficiente, non sufficiente”.
                 
Casi di non ammissione (art.2 comma 4, 9)
Relativamente alla valutazione finale, nella Scuola primaria i docenti, con decisione assunta all’unanimità, possono non ammettere l’alunno alla classe successiva solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione. Il consiglio di interclasse, al riguardo, non svolge ruoli valutativi dell’alunno; i soggetti preposti alla valutazione periodica e finale degli alunni sono esclusivamente i docenti della classe titolari degli insegnamenti delle discipline comprese nei piani di studio nazionali.

Accertamento delle competenze (art.2 comma 7; art.5)
Al termine della Scuola Primaria all’alunno viene rilasciata una certificazione delle competenze acquisite espresse con valutazione in decimi esclusivamente all’accezione positiva. I modelli per le certificazioni delle conoscenze, delle abilità e delle competenze, saranno forniti dal MIUR.

Valutazione delle attività opzionali e dei progetti
Le discipline di insegnamento previste dal Pof della scuola e riferite alle attività/insegnamenti facoltativi-opzionali, inseriti nel Documento di Valutazione, vanno valutati in scala decimale ma non concorrono alla valutazione complessiva per l’ammissione alla classe successiva, quindi non rientrano nella media con gli altri voti.

Valutazione dell’ insegnamento della Religione Cattolica (art.7)
La valutazione dell’IRC viene espressa mediante giudizi sintetici (ottimo, distinto, buono, sufficiente)  da annotare sulla scheda allegata al Documento di Valutazione. La valutazione, naturalmente, si riferisce agli alunni che si avvalgono di tale insegnamento.

Valutazione degli alunni con disabilità (art.8)
La valutazione degli alunni con disabilità da parte dei docenti della classe è riferita alle discipline e alle attività svolte sulla base del PDF e del PEI (lex 104). Le prove differenziate, ai fini della valutazione dell’alunno, hanno valore equipollente alle prove ordinarie.
 
Valutazione degli alunni in ospedale (art.10)
La valutazione degli alunni che frequentano la scuola in ospedale è periodica o finale e riguarda il percorso formativo individualizzato che l’alunno ha seguito. Nel caso in cui la frequenza della scuola ospedaliera abbia avuto una durata prevalente, i docenti effettuano lo scrutinio, previa intesa con la scuola di appartenenza dell’alunno, la quale fornisce gli elementi di valutazione elaborati dagli insegnanti della classe.

Valutazione degli alunni di lingua nativa non italiana (art.11 comma 1,2)
I minori di lingua nativa non italiana presenti sul territorio nazionale hanno diritto all’istruzione indipendentemente dalla regolarità della posizione in ordine al loro soggiorno e sono soggetti all’obbligo scolastico. Pertanto nel primo anno di scolarizzazione all’interno del sistema di istruzione nazionale, la valutazione periodica e annuale riguarda la verifica soprattutto della conoscenza della lingua italiana e considera il livello di partenza dell’alunno, il processo di conoscenza, la motivazione, l’impegno e le sue potenzialità di apprendimento.


 
 
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